stemma della regione
      Regione Piemonte
Accedi ai servizi
Utenti con dislessia
logo del comune
Comune di Genola
Stai navigando in : Le News
4 marzo - Il nuovo decreto per contenere la diffusione del CoronaVirus valide fino al 3 aprile

Qui riporteró solamente le misure adottate che coinvolgono più persone nel nostro paese. In allegato trovate il testo completo.


ART. 1
(Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus 
COVID-19)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio 
nazionale si applicano le seguenti misure:
a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale; 
b) sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia 
pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d);
c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in 
ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli 
di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e 
successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte 
chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le 
società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli 
idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti 
e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, 
svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono 
ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della 
raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d);
d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui 
all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di 
corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di 
svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post 
universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in 
formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei 
tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole di formazione attivate 
presso i ministeri dell’interno e della difesa.

ART. 4
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data di pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle 
singole misure, fino al 3 aprile 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti gli articoli 
3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

Allegato 1
Misure igienico-sanitarie:
a) lavarsi spesso le mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque 
evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;
c) igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 
secrezioni respiratorie);
d) mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l’attività sportiva;
f) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
g) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
h) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
i) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
l) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.


Il sindaco
Flavio Gastaldi
Dpcm 4 marzo
Dpcm 1 marzo
Comune di Genola - Via Roma, 25 - 12040 Genola (CN)
  Tel: 0172.68144   Fax: 0172.68858
  Codice Fiscale: 00464700046   Partita IVA: 00464700046
  P.E.C.: genola@cert.ruparpiemonte.it   Email: info@comune.genola.cn.it