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Comune di Genola
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ANAGRAFE E STATO CIVILE

Modulistica


AUTOCERTIFICAZIONE - MODULO GENERICO
AUTOCERTIFICAZIONE - RESIDENZA
AUTOCERTIFICAZIONE - RESIDENZA E STATO FAMIGLIA
AUTOCERTIFICAZIONE - RESIDENZA STORICO
AUTOCERTIFICAZIONE - STATO FAMIGLIA
Dichiarazione di trasferimento residenza all'estero
Modulo iscrizione anagrafica / cambio abitazione nel comune
MODULO CONSENSO ESPATRIO - PER MINORI
MODULO RICHIESTA COPIA INTEGRALE
Documentazione da allegare per cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea
Documentazione da allegare per cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea
allegato A

Come fare per


Possono sottoscrivere dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà:

i cittadini italiani maggiorenni (per i minori le dichiarazioni devono essere firmate dall'esercente la potestà
o dal tutore);
i cittadini dell’Unione Europea;
i cittadini dei paesi extracomunitari in possesso del permesso o carta di soggiorno.
Il "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" (DPR 445/2000) da facoltà ai cittadini di presentare alla Pubblica Amministrazione, o a imprese che gestiscono servizi pubblici, dichiarazioni sottoscritte su fogli di carta semplice, senza marche da bollo e senza obbligo di autenticare la firma, in sostituzione di certificati ufficiali.

L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto.

Le dichiarazioni non corrispondenti alla realtà sono punite dal Codice Penale.
L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà sono utilizzabili solo nei rapporti con le amministrazioni pubbliche. Si intendono per amministrazioni pubbliche tutte le Amministrazioni dello Stato, gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, province, comuni e comunità montane, camere di commercio e qualsiasi altro ente di diritto pubblico (compresi gli enti pubblici economici) I.A.C.P.

Sono inoltre utilizzabili nei rapporti con imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità (Poste, ENEL, Telecom, Aziende del Gas, ecc.). L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati o con l'autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.
Il passaporto italiano è un documento rilasciato ai cittadini italiani per effettuare viaggi all'estero. Il Passaporto è rilasciato dal Ministro degli Affari Esteri, nella maggior parte dei casi a mezzo delega al Questore.

Il passaporto viene rilasciato e rinnovato dalle questure e, all'estero, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari. Attualmente in Italia si rilascia il passaporto elettronico, il quale è dotato di particolari caratteristiche di stampa anticontraffazione e di un microprocessore inserito nella copertina.

Dal 25 novembre 2009 sono cambiate alcune regole per il passaporto per i minori. Ora il minore si deve dotare di un passaporto individuale, pertanto non sarà più possibile per il genitore iscrivere il figlio minore sul proprio passaporto. Le regole valgono solo per le nuove richieste mentre non riguardano i documenti rilasciati fino ad oggi, che rimarranno validi fino alla scadenza (il genitore che al compimento del 10° anno del minore non avrà ancora iscritto il figlio dovrà provvedere a far apporre la foto dello stesso sul proprio passaporto valido).

In alcune questure è rilasciato il passaporto elettronico con impronta digitale.
Per i minori la procedura prevede che dal 25 novembre 2009 vengano acquisite le impronte dal compimento dei 12 anni di età. Resta inteso che questa disposizione verrà applicata in tutte le questure che progressivamente rilasceranno questo tipo di passaporto.

La domanda (le questure stanno ancora utilizzando il vecchio modulo in attesa del nuovo tipo stampato dal Poligrafico dello Stato) per il rilascio puó essere presentata presso i seguenti uffici del luogo di residenza o di domicilio o di dimora:

la Questura
l'ufficio passaporti del commissariato di Pubblica Sicurezza
la stazione dei Carabinieri
l'ufficio postale
l'ufficio comunale.
N.B. Ricordiamo che insieme al modulo di richiesta del passaporto i cittadini dovranno sottoscrivere e consegnare anche un foglio su carta intestata, rilasciato in questura al momento poiché deve essere in originale, contenente una informativa di garanzia sul trattamento dei dati personali concordata con l'ufficio del Garante sulla riservatezza dei dati personali e con il Ministero degli Affari Esteri. Copia dell'informativa sarà rilasciata al cittadino

Per ottenere il rilascio di un nuovo libretto di passaporto elettronico occorrono:

compilare il modulo di domanda prestampato che deve essere sottoscritto davanti al pubblico Ufficiale; (da richiedersi all’Ufficio Anagrafe Comunale);
numero 2 fotografie formato tessera, identiche su carta digitale a sfondo bianco come da disposizioni normative ;
ricevuta di versamento di € 44,66 per il libretto a 32 pagine o € 45,62 per il libretto a 48 pagine (non ancora in distribuzione) sul conto corrente postale n. 67422808 intestato alla Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro con causale "importo per il rilascio del passaporto elettronico"
marca da bollo di Euro 40,29 cc.gg. per passaporti;
(in caso di richiedente minorenne) atto di assenso di entrambi i genitori;
(in caso di coniugato/convivente con figli minori) atto di assenso del coniuge/convivente;
passaporto vecchio scaduto o denuncia di smarrimento/furto;
Si ricorda che, anche i minori potranno beneficiare del Visa Waiver Program solo se dotati di un loro passaporto personale.
Tempi necessari: 15/20 giorni per il rilascio
Questura di Cuneo - Ufficio Passaporti

Piazza Torino, 5
12100 Cuneo - telefono: 0171 443411 Fax: 0171 443560 Email: gab.quest.cn@pecps.poliziadistato.it 

COS'E'

La nuova carta d'identità elettronica (CIE) è un documento personale , rilasciato dal Comune, che attesta l'identità del cittadino.
Essa è realizzata in materiale plastico, dalle dimensioni di una carta di credito e dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del titolare. La foto in bianco e nero è stampata a laser per garantire un'elevata resistenza alla contraffazione. La CIE viene rilasciata dal Ministero dell'Interno tramite il Poligrafico della Stato per cui la consegna non sarà immediata. I cittadini possono fare richiesta della CIE presso il comune di residenza: una volta acquisiti i dati, la foto, la firma, le impronte digitali dell'utente, gli operatori inviano telematicamente la richiesta di emissione CIE al Ministero dell'Interno il quale, attraverso il Poligrafico dello Stato, stampa e consegna la Carta d'identità elettronica. Il cittadino potrà scegliere di ricevere la carta per posta direttamente all'indirizzo indicato o presso il Comune (scelta consigliata!!) entro 6 giorni lavorativi . Puó ritirarla anche persona delegata , ma deve essere comunicato il nome al momento della richiesta in Comune.

IMPORTANTE : le carte di identità cartacee continuano ad essere valide sino alla loro scadenza e non devono essere sostituite. Solo in casi di comprovata necessità e urgenza saranno emesse carte di identità cartacee.

CHI

La CIE puó essere richiesta al comune di residenza in questi casi:

  • da chi non ha alcuna carta d'identità
  • quando è scaduta o nei sei mesi precedenti alla scadenza
  • in seguito a smarrimento, furto presentando la denuncia fatta alle autorità di PS o deterioramento.

LA CIE viene rilasciata anche ai minorenni: in questo caso è sempre necessaria la presenza del minore, accompagnato dai genitori. In caso di impedimento di uno dei genitori questi dovrà  sottoscrivere il modulo per l'assenso all'espatrio (vedi allegato)da presentare, corredato da copia del documento di identità in corso di validità del genitore richiedente ed impossibilitato a presentarsi, allo sportello al momento della richiesta di emissione CIE.


VALIDITA'

La validità della  CIE varia secondo l'età del titolare al momento del rilascio :

  • 3 anni per i minori di età inferiore ai 3 anni
  • 5 anni per i minori dai 3 anni compiuti ai 18 anni
  • 10 per i maggiorenni

La scadenza ricade nel giorno del compleanno

COME E COSA OCCORRE

Per richiedere il rilascio della CIE il cittadino deve rivolgersi allo sportello Anagrafe del Comune di residenza con una fototessera- in alternativa è possibile presentare una foto in formato elettronico su chiavetta usb (formato jpg, risoluzione almeno 400dpi e peso max 500Kb) - e il documento di identità in scadenza o in alternativa la denuncia di furto/smarrimento.E' comunque essenziale la buona qualità della foto

Per i cittadini stranieri oltre alla fototessera occorre presentarsi munito di permesso di soggiorno.

Orari ufficio Anagrafe: INGRESSO SOLO CON GREEN PASS - SU APPUNTAMENTO dal lunedì al venerdì 8:30-12:30  martedì chiuso

COSTO

L'emissione della CIE ha un costo di Euro 22,00 ,in caso di smarrimento o deterioramento il costo è di Euro 27,00

Il pagamento deve avvenire in contanti al momento della richiesta.

Al termine della procedura che dura in media una decina di minuti , al richiedente viene rilasciata apposita ricevuta di emissione CIE, valida quale documento di riconoscimento su territorio italiano, da conservare fino alla ricevimento della nuova carta.

 



Con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005 e il successivo "Codice dell’Amministrazione Digitale" sono state stabilite caratteristiche e modalità per l’erogazione e la fruizione di servizi di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata. La posta elettronica certificata (PEC) è uno strumento che permette di dare, ad un messaggio di posta elettronica, lo stesso valore di una raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale. La PEC puó aggiungere inoltre la certificazione del contenuto del messaggio solo se in combinazione con un certificato digitale. Il servizio di PEC, Posta Elettronica Certificata, consente di effettuare l’invio di documenti informatici avendo la garanzia dell’avvenuta o mancata consegna. Il servizio ha quindi i requisiti della posta raccomandata con avviso di ricevimento, ma con vantaggi, sia in termini di tempo che di costi. E’ un sistema che riguarda non solo i rapporti all’interno della Pubblica Amministrazione ma anche quelli fra essa e i cittadini.
Dal punto di vista legale, economico, di tempo e praticità del servizio il servizio di PEC consente di effettuare l’invio di documenti informatici avendo la garanzia di "certificazione" dell’invio e dell’avvenuta (o mancata) consegna.

Il servizio ha, pertanto, tutti i requisiti della raccomandata con A/R cui si aggiungono notevoli vantaggi sia in termini di tempo che di costi.

In particolare, nella PEC si riscontra:

semplicità ed economicità di trasmissione;
facilità di invio multiplo, cioè a più destinatari contemporaneamente, con costi estremamente più bassi rispetto a quelli dei mezzi tradizionali;
semplicità ed economicità di archiviazione e ricerca;
velocità della comunicazione ed inoltre non è necessaria la presenza del destinatario per completare la consegna;
possibilità di consultazione ed uso anche da postazioni diverse da quella del proprio ufficio o abitazione (basta un qualsiasi PC connesso ad Internet e un normale browser web);
nella ricevuta di avvenuta consegna sono presenti anche i contenuti del messaggio originale,diversamente dalla raccomandata.
L'Ufficio Anagrafe ha il compito di tenere il registro della popolazione, tramite il quale si puó avere una conoscenza esatta di dove risieda un cittadino del Comune e come sia composto il suo nucleo familiare.
Il registro dei Anagrafe consiste pertanto in una raccolta sistematica di dati riguardanti le singole persone, i gruppi familiari e le convivenze che hanno la loro residenza nel territorio comunale. Presso questo Ufficio è possibile richiedere tutti i certificati anagrafici.

AUTOCERTIFICAZIONE

Dal 1° Gennaio 2012 certificazioni solo nei rapporti tra privati

Dal 2012 sono in vigore le nuove norme in materia di autocertificazione e semplificazione amministrativa introdotte dalla "legge di stabilità per il 2012"

* Legge n. 183 del 12 Novembre 2011*

Dal 1° gennaio 2012 gli uffici pubblici non possono richiedere né rilasciare certificati da esibire ad altre Pubbliche Amministrazioni, nonché ai Gestori di Pubblici Servizi (Enel, Telecom, ACI, etc.). Ció a seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2012, L.183/2011.

Le Pubbliche Amministrazioni ed i Gestori di Pubblici Servizi sono Infatti obbligati ad operare esclusivamente con le autodichiarazioni prodotte dai cittadini, favorendo la decertificazione voluta dalla legge.

Gli Uffici comunali dello Stato Civile e dell’Anagrafe potranno quindi rilasciare i certificati solamente ad uso privato. A tal fine non potranno più essere rilasciati certificati anagrafici da presentare ad altre P.A. e/o Gestori P.S. per uso ad esempio:pensioni, assegni familiari, sussidi sociali, scolastico, fiscale, agevolazioni agricole, concorsi pubblici, etc.

A tal proposito, l’art. 45 della sopracitata L.183/2011 impone infatti, sui certificati rilasciati, relativi a stati, qualità personali e fatti, di apporre la seguente dicitura: "il presente certificato non puó essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

La mancata apposizione di detta dicitura comporta la nullità del certificato. Il cittadino puó utilizzare le autocertificazioni anche per i rapporti con le Istituzioni private (Banche, Assicurazioni, Agenzie d’Affari, Poste Italiane, notai, etc.) che consentano l’utilizzo delle norme del Testo Unico sulla documentazione amministrativa di cui all’art. 2 D.P.R. 445/2000.

Si ricorda, infine, che l’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 D.P.R. n.445/2000), è gratuita e non comporta l’autenticazione della firma.
Dichiarazione sostitutiva di certificazione

E' una dichiarazione firmata che serve a comprovare stati, fatti e qualità personali elencati nell'art.46 del Decreto 445/2000 e che sostituisce i relativi certificati: certificato di nascita; residenza; cittadinanza; godimento dei diritti politici; stato civile; stato di famiglia; esistenza in vita; iscrizione in albi o elenchi; nascita del figlio; decesso del coniuge; titoli di studio acquisiti; qualifiche professionali; esami sostenuti, titoli conseguiti; situazione reddituale o economica; assolvimento di obblighi contributivi; codice fiscale; stato di disoccupazione; assenza di condanne penali; tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile.

Dichiarazione sostitutiva di notorietà

Dichiarazione personale per attestare fatti, stati e qualità personali, non compresi fra quelli elencati nell’art. 46 del DPR 445/2000, che siano a diretta conoscenza dell'interessato. In questa procedura, la firma deve essere apposta direttamente davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione e non deve essere autenticata, perché normalmente è presentata insieme o a seguito di una domanda. Solo nei rari casi nei quali le dichiarazioni sostitutive non siano presentate insieme o non siano collegate a una domanda, la firma deve essere autenticata da un pubblico ufficiale autorizzato (per esempio il funzionario che riceve la documentazione, o il responsabile del procedimento, oppure un notaio, un cancelliere, un segretario comunale o un funzionario incaricato dal Sindaco). Anche stati, fatti e qualità personali di cui si è a conoscenza, che peró riguardano altre persone, possono essere attestati con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, purché questa dichiarazione sia resa nell’interesse di chi la rilascia.

Documenti non autocertificabili

L’autocertificazione è esclusa per:

certificati medici, sanitari, veterinari;
certificati di origine e conformità alle norme comunitarie;
brevetti e marchi;
documenti inerenti l’attività giudiziaria.
Comune di Genola - Via Roma, 25 - 12040 Genola (CN)
  Tel: 0172.68144   Fax: 0172.68858
  Codice Fiscale: 00464700046   Partita IVA: 00464700046
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