Ogni tipo di messaggio pubblicitario diffuso attraverso forme di comunicazione visive o acustiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetto all'imposta sulla pubblicità. Se la pubblicità è invece realizzata attraverso il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto il relativo diritto. Sono rilevanti, ai fini dell'imposizione, i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. L'imposta ed il diritto sopra citati sono dovuti a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate le esposizioni pubblicitarie e le affissioni.
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