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Regione Piemonte

Domande frequenti

Accesso all'informazione

IN FASE DI ELABORAZIONE

Le sale comunali che si possono prenotare sono:

  • Teatro Comunale "G. Bonavia" (Ex Dopolavoro)
  • Sala Polivalente "Finestra sul Castello"
  • Palco "Finestra sul Castello"
  • Palazzetto dello Sport
  • Palestra Scuole Medie
  • Spazi Aperti / Altro

Per prenotare le sale bisogna seguire alcune semplici regole che elenchiamo:
- scaricare il modulo di prenotazione e compilarlo;
- presentarlo presso l’ufficio anagrafe che verificherà là disponibilità del locale richiesto.

Il modulo va presentato almeno 15 giorni prima della data richiesta, l’ufficio anagrafe si riserva 5 giorni per rispondere in maniera positiva o negativa alla richiesta.

In caso di esito positivo alla richiesta bisogna accordarsi con gli uffici comunali sulle modalità di apertura e chiusura dei locali.

I locali vanno lasciati così come vengono trovati (non è una regola fissa ma di buonsenso ed educazione).

 

Argomenti:

UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI IN TEMPO DI PANDEMIA

Per la richiesta di utilizzo di locali, risorse e strutture comunali, occorre compilare il presente modulo, che deve essere consegnato:

  • presso l’Ufficio Protocollo e Anagrafe (non verranno accettate richieste inviate mezzo posta/e-mail)
  • con allegato copia di documento di riconoscimento
  • NECESSARIAMENTE ENTRO IL VENERDI’ PRECEDENTE ALLA DATA DI RICHIESTA. EVENTUALI DOMANDE TARDIVE VERRANNO AUTOMATICAMENTE RESPINTE

Le operazioni di pulizia e sanificazione dei locali dopo l’utilizzo sono così stabilite:

  • per associazioni ed enti NON PAGANTI: pulizia e sanificazione del locale, delle superfici e degli arredi utilizzati con prodotti specifici come da normativa vigente a carico del richiedente.
  • per utilizzatori privati, riunioni di condominio, assemblee di ordini e professioni e, in generale, tutti i PAGANTI: la pulizia e sanificazione verrà svolta da operatori del Comune.

Per tutta la durata dell’emergenza è impedito l’uso della sala sopra la Biblioteca, lasciata in uso esclusivo al servizio del DopoScuola. Il PalaQuaquara è al momento inagibile per lavori di ristrutturazione.

Il richiedente è tenuto a far rispettare il distanziamento fisico, vigilare sull’uso della mascherina, prevedere di igienizzare le mani all’ingresso del pubblico e favorire il ricambio d’aria dei locali dopo ogni ora di permanenza. 

 

Documenti allegati:

Argomenti:
Anagrafe e Stato Civile

Possono sottoscrivere dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà:

  • i cittadini italiani maggiorenni (per i minori le dichiarazioni devono essere firmate dall'esercente la potestà o dal tutore);
  • i cittadini dell’Unione Europea;
  • i cittadini dei paesi extracomunitari in possesso del permesso o carta di soggiorno.

Argomenti:

Il "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" (DPR 445/2000) da facoltà ai cittadini di presentare alla Pubblica Amministrazione, o a imprese che gestiscono servizi pubblici, dichiarazioni sottoscritte su fogli di carta semplice, senza marche da bollo e senza obbligo di autenticare la firma, in sostituzione di certificati ufficiali.

L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto.

Le dichiarazioni non corrispondenti alla realtà sono punite dal Codice Penale.

Argomenti:

L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà sono utilizzabili solo nei rapporti con le amministrazioni pubbliche. Si intendono per amministrazioni pubbliche tutte le Amministrazioni dello Stato, gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, province, comuni e comunità montane, camere di commercio e qualsiasi altro ente di diritto pubblico (compresi gli enti pubblici economici) I.A.C.P.

Sono inoltre utilizzabili nei rapporti con imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità (Poste, ENEL, Telecom, Aziende del Gas, ecc.). L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati o con l'autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.

Argomenti:

Il passaporto italiano è un documento rilasciato ai cittadini italiani per effettuare viaggi all'estero. Il Passaporto è rilasciato dal Ministro degli Affari Esteri, nella maggior parte dei casi a mezzo delega al Questore.

Il passaporto viene rilasciato e rinnovato dalle questure e, all'estero, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari. Attualmente in Italia si rilascia il passaporto elettronico, il quale è dotato di particolari caratteristiche di stampa anticontraffazione e di un microprocessore inserito nella copertina.

Dal 25 novembre 2009 sono cambiate alcune regole per il passaporto per i minori. Ora il minore si deve dotare di un passaporto individuale, pertanto non sarà più possibile per il genitore iscrivere il figlio minore sul proprio passaporto. Le regole valgono solo per le nuove richieste mentre non riguardano i documenti rilasciati fino ad oggi, che rimarranno validi fino alla scadenza (il genitore che al compimento del 10° anno del minore non avrà ancora iscritto il figlio dovrà provvedere a far apporre la foto dello stesso sul proprio passaporto valido).

In alcune questure è rilasciato il passaporto elettronico con impronta digitale.
Per i minori la procedura prevede che dal 25 novembre 2009 vengano acquisite le impronte dal compimento dei 12 anni di età. Resta inteso che questa disposizione verrà applicata in tutte le questure che progressivamente rilasceranno questo tipo di passaporto.

La domanda (le questure stanno ancora utilizzando il vecchio modulo in attesa del nuovo tipo stampato dal Poligrafico dello Stato) per il rilascio puó essere presentata presso i seguenti uffici del luogo di residenza o di domicilio o di dimora:

  • la Questura
  • l'ufficio passaporti del commissariato di Pubblica Sicurezza
  • la stazione dei Carabinieri
  • l'ufficio postale
  • l'ufficio comunale

N.B. Ricordiamo che insieme al modulo di richiesta del passaporto i cittadini dovranno sottoscrivere e consegnare anche un foglio su carta intestata, rilasciato in questura al momento poiché deve essere in originale, contenente una informativa di garanzia sul trattamento dei dati personali concordata con l'ufficio del Garante sulla riservatezza dei dati personali e con il Ministero degli Affari Esteri. Copia dell'informativa sarà rilasciata al cittadino

Per ottenere il rilascio di un nuovo libretto di passaporto elettronico occorrono:

- compilare il modulo di domanda prestampato che deve essere sottoscritto davanti al pubblico Ufficiale; (da richiedersi all’Ufficio Anagrafe Comunale);
- numero 2 fotografie formato tessera, identiche su carta digitale a sfondo bianco come da disposizioni normative ;
- ricevuta di versamento di € 44,66 per il libretto a 32 pagine o € 45,62 per il libretto a 48 pagine (non ancora in distribuzione) sul conto corrente postale n. 67422808 intestato alla Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro con causale "importo per il rilascio del passaporto elettronico"
- marca da bollo di Euro 40,29 cc.gg. per passaporti;
- (in caso di richiedente minorenne) atto di assenso di entrambi i genitori;
- (in caso di coniugato/convivente con figli minori) atto di assenso del coniuge/convivente;
passaporto vecchio scaduto o denuncia di smarrimento/furto;
Si ricorda che, anche i minori potranno beneficiare del Visa Waiver Program solo se dotati di un loro passaporto personale.
Tempi necessari: 15/20 giorni per il rilascio

  • Questura di Cuneo - Ufficio Passaporti / Piazza Torino, 5 - 12100 Cuneo
  • Telefono: 0171 443411
  • Fax: 0171 443560
  • Email: gab.quest.cn@pecps.poliziadistato.it

Argomenti:

L'Ufficio Anagrafe ha il compito di tenere il registro della popolazione, tramite il quale si puó avere una conoscenza esatta di dove risieda un cittadino del Comune e come sia composto il suo nucleo familiare.
Il registro dei Anagrafe consiste pertanto in una raccolta sistematica di dati riguardanti le singole persone, i gruppi familiari e le convivenze che hanno la loro residenza nel territorio comunale. Presso questo Ufficio è possibile richiedere tutti i certificati anagrafici.

AUTOCERTIFICAZIONE

Dal 1° Gennaio 2012 certificazioni solo nei rapporti tra privati

Dal 2012 sono in vigore le nuove norme in materia di autocertificazione e semplificazione amministrativa introdotte dalla "legge di stabilità per il 2012"

* Legge n. 183 del 12 Novembre 2011*

Dal 1° gennaio 2012 gli uffici pubblici non possono richiedere né rilasciare certificati da esibire ad altre Pubbliche Amministrazioni, nonché ai Gestori di Pubblici Servizi (Enel, Telecom, ACI, etc.). Ció a seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2012, L.183/2011.

Le Pubbliche Amministrazioni ed i Gestori di Pubblici Servizi sono Infatti obbligati ad operare esclusivamente con le autodichiarazioni prodotte dai cittadini, favorendo la decertificazione voluta dalla legge.

Gli Uffici comunali dello Stato Civile e dell’Anagrafe potranno quindi rilasciare i certificati solamente ad uso privato. A tal fine non potranno più essere rilasciati certificati anagrafici da presentare ad altre P.A. e/o Gestori P.S. per uso ad esempio:pensioni, assegni familiari, sussidi sociali, scolastico, fiscale, agevolazioni agricole, concorsi pubblici, etc.

A tal proposito, l’art. 45 della sopracitata L.183/2011 impone infatti, sui certificati rilasciati, relativi a stati, qualità personali e fatti, di apporre la seguente dicitura: "il presente certificato non puó essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

La mancata apposizione di detta dicitura comporta la nullità del certificato. Il cittadino puó utilizzare le autocertificazioni anche per i rapporti con le Istituzioni private (Banche, Assicurazioni, Agenzie d’Affari, Poste Italiane, notai, etc.) che consentano l’utilizzo delle norme del Testo Unico sulla documentazione amministrativa di cui all’art. 2 D.P.R. 445/2000.

Si ricorda, infine, che l’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 D.P.R. n.445/2000), è gratuita e non comporta l’autenticazione della firma.

Argomenti:

COS'E'

La nuova carta d'identità elettronica (CIE) è un documento personale , rilasciato dal Comune, che attesta l'identità del cittadino.
Essa è realizzata in materiale plastico, dalle dimensioni di una carta di credito e dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del titolare. La foto in bianco e nero è stampata a laser per garantire un'elevata resistenza alla contraffazione. La CIE viene rilasciata dal Ministero dell'Interno tramite il Poligrafico della Stato per cui la consegna non sarà immediata. I cittadini possono fare richiesta della CIE presso il comune di residenza: una volta acquisiti i dati, la foto, la firma, le impronte digitali dell'utente, gli operatori inviano telematicamente la richiesta di emissione CIE al Ministero dell'Interno il quale, attraverso il Poligrafico dello Stato, stampa e consegna la Carta d'identità elettronica. Il cittadino potrà scegliere di ricevere la carta per posta direttamente all'indirizzo indicato o presso il Comune (scelta consigliata!!) entro 6 giorni lavorativi . Puó ritirarla anche persona delegata , ma deve essere comunicato il nome al momento della richiesta in Comune.

IMPORTANTE : le carte di identità cartacee continuano ad essere valide sino alla loro scadenza e non devono essere sostituite. Solo in casi di comprovata necessità e urgenza saranno emesse carte di identità cartacee.

CHI

La CIE puó essere richiesta al comune di residenza in questi casi:

  • da chi non ha alcuna carta d'identità
  • quando è scaduta o nei sei mesi precedenti alla scadenza
  • in seguito a smarrimento, furto presentando la denuncia fatta alle autorità di PS o deterioramento.

LA CIE viene rilasciata anche ai minorenni: in questo caso è sempre necessaria la presenza del minore, accompagnato dai genitori. In caso di impedimento di uno dei genitori questi dovrà  sottoscrivere il modulo per l'assenso all'espatrio (vedi allegato)da presentare, corredato da copia del documento di identità in corso di validità del genitore richiedente ed impossibilitato a presentarsi, allo sportello al momento della richiesta di emissione CIE.

VALIDITA'

La validità della  CIE varia secondo l'età del titolare al momento del rilascio :

  • 3 anni per i minori di età inferiore ai 3 anni
  • 5 anni per i minori dai 3 anni compiuti ai 18 anni
  • 10 per i maggiorenni

La scadenza ricade nel giorno del compleanno

COME E COSA OCCORRE

Per richiedere il rilascio della CIE il cittadino deve rivolgersi allo sportello Anagrafe del Comune di residenza con una fototessera- in alternativa è possibile presentare una foto in formato elettronico su chiavetta usb (formato jpg, risoluzione almeno 400dpi e peso max 500Kb) - e il documento di identità in scadenza o in alternativa la denuncia di furto/smarrimento.E' comunque essenziale la buona qualità della foto

Per i cittadini stranieri oltre alla fototessera occorre presentarsi munito di permesso di soggiorno.

Orari ufficio Anagrafe: INGRESSO SOLO CON GREEN PASS - SU APPUNTAMENTO dal lunedì al venerdì 8:30-12:30  martedì chiuso

COSTO

L'emissione della CIE ha un costo di Euro 22,00 ,in caso di smarrimento o deterioramento il costo è di Euro 27,00

Il pagamento deve avvenire in contanti al momento della richiesta.

Al termine della procedura che dura in media una decina di minuti , al richiedente viene rilasciata apposita ricevuta di emissione CIE, valida quale documento di riconoscimento su territorio italiano, da conservare fino alla ricevimento della nuova carta.

Argomenti:

Con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005 e il successivo "Codice dell’Amministrazione Digitale" sono state stabilite caratteristiche e modalità per l’erogazione e la fruizione di servizi di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata. La posta elettronica certificata (PEC) è uno strumento che permette di dare, ad un messaggio di posta elettronica, lo stesso valore di una raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale. La PEC puó aggiungere inoltre la certificazione del contenuto del messaggio solo se in combinazione con un certificato digitale. Il servizio di PEC, Posta Elettronica Certificata, consente di effettuare l’invio di documenti informatici avendo la garanzia dell’avvenuta o mancata consegna. Il servizio ha quindi i requisiti della posta raccomandata con avviso di ricevimento, ma con vantaggi, sia in termini di tempo che di costi. E’ un sistema che riguarda non solo i rapporti all’interno della Pubblica Amministrazione ma anche quelli fra essa e i cittadini.

Argomenti:

Dal punto di vista legale, economico, di tempo e praticità del servizio il servizio di PEC consente di effettuare l’invio di documenti informatici avendo la garanzia di "certificazione" dell’invio e dell’avvenuta (o mancata) consegna.

Il servizio ha, pertanto, tutti i requisiti della raccomandata con A/R cui si aggiungono notevoli vantaggi sia in termini di tempo che di costi.

In particolare, nella PEC si riscontra:

semplicità ed economicità di trasmissione;
facilità di invio multiplo, cioè a più destinatari contemporaneamente, con costi estremamente più bassi rispetto a quelli dei mezzi tradizionali;
semplicità ed economicità di archiviazione e ricerca;
velocità della comunicazione ed inoltre non è necessaria la presenza del destinatario per completare la consegna;
possibilità di consultazione ed uso anche da postazioni diverse da quella del proprio ufficio o abitazione (basta un qualsiasi PC connesso ad Internet e un normale browser web);
nella ricevuta di avvenuta consegna sono presenti anche i contenuti del messaggio originale,diversamente dalla raccomandata.

Argomenti:

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

E' una dichiarazione firmata che serve a comprovare stati, fatti e qualità personali elencati nell'art.46 del Decreto 445/2000 e che sostituisce i relativi certificati: certificato di nascita; residenza; cittadinanza; godimento dei diritti politici; stato civile; stato di famiglia; esistenza in vita; iscrizione in albi o elenchi; nascita del figlio; decesso del coniuge; titoli di studio acquisiti; qualifiche professionali; esami sostenuti, titoli conseguiti; situazione reddituale o economica; assolvimento di obblighi contributivi; codice fiscale; stato di disoccupazione; assenza di condanne penali; tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile.

Dichiarazione sostitutiva di notorietà

Dichiarazione personale per attestare fatti, stati e qualità personali, non compresi fra quelli elencati nell’art. 46 del DPR 445/2000, che siano a diretta conoscenza dell'interessato. In questa procedura, la firma deve essere apposta direttamente davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione e non deve essere autenticata, perché normalmente è presentata insieme o a seguito di una domanda. Solo nei rari casi nei quali le dichiarazioni sostitutive non siano presentate insieme o non siano collegate a una domanda, la firma deve essere autenticata da un pubblico ufficiale autorizzato (per esempio il funzionario che riceve la documentazione, o il responsabile del procedimento, oppure un notaio, un cancelliere, un segretario comunale o un funzionario incaricato dal Sindaco). Anche stati, fatti e qualità personali di cui si è a conoscenza, che peró riguardano altre persone, possono essere attestati con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, purché questa dichiarazione sia resa nell’interesse di chi la rilascia.

Documenti non autocertificabili

L’autocertificazione è esclusa per:

certificati medici, sanitari, veterinari;
certificati di origine e conformità alle norme comunitarie;
brevetti e marchi;
documenti inerenti l’attività giudiziaria.

Argomenti:
Ragioneria

L’Ufficio Ragioneria ha il compito di garantire l’esercizio delle funzioni di coordinamento e di gestione dell’attività finanziaria in coerenza con gli obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali, assicurando l’assistenza e il supporto alle altre unità organizzative dell’Ente nella gestione delle risorse e dei budget loro assegnati.

L'Ufficio Ragioneria, nello specifico:

Svolge in particolare l’attività di programmazione, di rendicontazione e di tenuta della contabilità dell’ente;
Segnala, nei limiti fissati dal regolamento di contabilità, i fatti e le valutazioni che possono pregiudicare gli equilibri di bilancio;
Si occupa del trattamento economico del personale dipendente e della gestione del servizio economato istituito al fine di far fronte alle spese minute e urgenti.

Argomenti:
Polizia Locale - (Unione del Fossanese)

- gestione degli oggetti smarriti e rinvenuti
- gestione della notificazione degli atti
- accertamenti in materia anagrafica, artigianato, agricoltura, tributaria e contributiva
- partecipazione a pubbliche manifestazioni e cerimonie civili e religiose con compiti di alfiere e scorta al Gonfalone Comunale.

Argomenti:

- pubblici esercizi (bar- ristoranti- sale danze- ecc. . .)
- spettacolo viaggiante
- noleggio autoveicoli con e senza conducente
- agenzie di viaggio
- sale gioco e trattenimento
- circoli privati
- distributori carburante
- altre attività trasferite da altri enti ai sensi del D.Lgs. 112/98
- rilascio autorizzazioni temporanee relative a:

spettacoli musicali danzanti
festeggiamenti
spettacoli viaggiant

Argomenti:

- controllo e repressione degli illeciti in materia di esposizione dei prezzi dei prodotti, vendite promozionali, ecc. . .
- verifiche e controlli in materia di pesi e misure nel commercio su aree pubbliche e private
- gestione dell’Anagrafe vitivinicola
- controllo e verifica nuove aperture e modifiche esercizi commerciali
- concessione decennale posteggi area mercatale del lunedì per commercio su aree pubbliche vigilanza mercato settimanale e assegnazione posteggi per mercati

Argomenti:

- controllo delle attività edilizie sul territorio
- accertamento e repressione degli illeciti amministrativi e penali in materia

Argomenti:

- acquisizione di notizie di reato ai sensi dell’art. 347 del C.P.P.
- indagini ed accertamenti relativi all’attività di P.G. d’iniziativa o delegata ai sensi del D.Lgs. 274/2000

Argomenti:

- gestione del servizio convenzionato di cattura, custodia e mantenimento cani randagi rinvenuti sul territorio comunale
- verifica e repressione del fenomeno del randagismo
- gestione sequestri animali su richiesta Servizio Veterinario A.S.L. (convalida, notificazione, revoca)
- recupero e/o interramento carcasse animali sul territorio comunale

Argomenti:

- servizi di ordine pubblico in occasione di Manifestazioni, Sagre e Fiere, Riunioni di carattere pubblico
- controllo del territorio e delle strutture pubbliche esistenti (edifici pubblici, locali di pubblico spettacolo, ecc. . ..)
- gestione pratiche e sopralluoghi della Commissione di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli
- gestione delle Comunicazioni Cessione Fabbricato
- vigilanza area mercato per prevenire fenomeni criminosi
- controlli e verifiche cittadini extracomunitari presenti sul territorio comunale

Argomenti:

- gestione e applicazione delle Ordinanze Contingibili Urgenti emesse dal Sindaco in materia sanitaria
- gestione rilascio autorizzazioni per pubblici esercizi, manifestazioni e attività similari
- vigilanza e controllo delle disposizioni impartite in materia di igiene e sanità pubblica dal Servizio Igiene e Sanità dell’A.S.L.
- gestione Trattamenti Sanitari Obbligatori

Argomenti:

- disciplina della circolazione stradale mediante ordinanze
- controllo e verifica della segnaletica stradale orizzontale e verticale esistente
- servizi di prevenzione e vigilanza della circolazione stradale (controllo veicoli, servizi velomatic, ecc.)
- accertamento, contestazione e gestione amministrativa delle infrazioni al codice della strada
- infortunistica stradale (rilievo e gestione amministrativa degli incidenti stradali)
- vigilanza e controllo cantieri stradali ed occupazione suolo pubblico
- educazione stradale nelle scuole elementari e medie
- rilascio e rinnovo autorizzazioni e tesserino per sosta veicoli persone invalidi negli appositi stalli

Argomenti:
Ex Pubblicità ed Affissioni ante 2021

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ció destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

Argomenti:

Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.
Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, su superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Argomenti:
Edilizia Privata

In relazione all'introduzione della nuova normativa per il controllo delle attività edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico "Deliberazione Giunta Regionale 12 dicembre 2011, n. 4-3084", utilizzare la modulistica regionale reperibile ai seguenti link:

Argomenti:

Necessaria ad ogni intervento che comporta la movimentazione di terra (scavi)
Vedasi sezione La Modulistica - Urbanistica Edilizia privata

Argomenti:

L’Ufficio Tecnico svolge numerose funzioni in diversi settori: Edilizia Privata, Urbanistica, Lavori Pubblici e Territorio, Ambiente.

L’Ufficio Tecnico, nello specifico:

Cura la progettazione, la realizzazione, la manutenzione del patrimonio comunale (immobili, strade, verde, ecc.);
Svolge funzioni di autorizzazione, di controllo e di sanzione rispetto alle attività di edilizia privata, che si attivano con la Dichiarazione di Inizio Attività per le opere minori e con il rilascio del Permesso a Costruire per tutte le altre;
Espleta le procedure per l'indizione di gare riguardanti le opere pubbliche e tutti i successivi adempimenti;
Svolge funzioni amministrative in materia urbanistica, in relazione alla pianificazione e all'assetto del territorio.

Argomenti:

Interventi subordinati a Permesso di Costruire (art. 10 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.):
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti e delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.

La richiesta di Permesso di Costruire dovrà essere effettuata esclusivamente con il modello unico approvato con Decreto Legge n. 90 del 24/06/2014. (Vedasi sezione La Modulistica - Urbanistica - edilizia privata)

Argomenti:

Entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'art. 24 c. 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., è tenuto a presentare allo sportello unico per l'edilizia, la domanda di rilascio del certificato di agibilità.

Occorre allegare alla domanda la seguente documentazione obbligatoria:
a) dichiarazione del diretto Lavori che certifica, sotto la propria responsabilità, la conformità delle opere realizzate al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti, così come previsto dall'art. 4 c.1 del D.P.R. 425/1994;
b) Documentazione relativa il collaudo statico delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso, ed a struttura metallica, soggette alle disposizioni della Legge 1086 del 05/11/1971 oppure dichiarazione di professionista, per interventi non soggetti a collaudo statico;
c) Dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile, restituita dagli uffici catastali con l'attestazione di avvenuta presentazione, corredata dagli elaborati planimetrici;
d) Documentazione relativa il rispetto delle norme di prevenzione incendi oppure certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei VVF competente;
e) Attestazione di Certificazione Energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare, asseverato da Certificatore Energetico e convalidato dal SICEE ai sensi della L.R. 13 del 28/05/2007 e s.m.i. oppure dichiarazione di professionista di non assoggettabilità;
f) Dichiarazione del Direttore Lavori attestante il rispetto della normativa vigente in materia di igiene, sicurezza e delle specifiche normative per il tipo di intervento realizzato;
g) Dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici rilasciate dalle imprese installatrici complete degli allegati obbligatori ai sensi dell'art. 7 comma 1 DM 37/2008;
h) Dichiarazione di conformità redatta da tecnico abilitato, con la quale si attesti che le opere e/o impianti eseguiti sono stati realizzati nel rispetto della Legge 13 del 09/01/1989 e s.m.i. e del DM 236 del 14/06/1989 in materia di "disposizioni per favorire il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati";
i) Dichiarazione relativa gli allacciamenti a firma di tecnico abilitato, attestante il corretto approvigionamento idrico allontanamento delle acque reflue e smaltimento rifiuti solidi;

Vedasi sezione La Modulistica Urbanistica - Edilizia privata

Argomenti:

La Scia puó essere inviata dagli stessi soggetti che possono presentare la Dia alternativa o la richiesta di permesso di costruire, cioè dai titolari di un diritto reale sull'immobile su cui verrà eseguito l'intervento (ad es. proprietari, usufruttuari, ecc.), ovvero dai titolari di un diritto personale compatibile con l'intervento da realizzare (es. conduttore con l'assenso del locatore).

Argomenti:

Modulo Scia in duplice copia, compilato dal proprietario o avente titolo e dagli eventuali contitolari e asseverata da un tecnico abilitato;

elaborati progettuali previsti dal Regolamento Edilizio (art. 35, 36, 37) in relazione al tipo di intervento e alla zona di Prg, a firma di un tecnico abilitato, in triplice copia;

Durc dell'impresa/e esecutrice/i dei lavori, copia della notifica preliminare, se dovuta, e una dichiarazione di aver verificato la documentazione prevista dalle lett. a) e b) dell'art. 90 del D. Lgs 9/4/2008 n. 81;

autocertificazioni, redatte con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che attestano la presenza dei requisiti di legge necessari per la realizzazione dell'intervento edilizio;

pareri delle Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli ambientali, paesaggistici o culturali (es. parere della Soprintendenza dei beni culturali, autorizzazione paesaggistica);

ricevuta dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria di 60 €;

cartella di corredo per la presentazione della pratica, che si acquista presso l'ufficio accesso del Settore (prezzo 10 €);

ogni altro documento elencato tra gli allegati nella modulistica della Scia, ove ricorra il caso.

Argomenti:

L'attività puó essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione.
L'Amministrazione comunale tuttavia, nei 60 giorni successivi alla data della presentazione, puó effettuare le verifiche e i controlli e, in caso di irregolarità, qualora sia possibile, invita il privato interessato a rendere l'intervento conforme alla normativa vigente entro un termine prefissato, non inferiore a 30 giorni.
In caso di carenza dei presupposti, o qualora l'interessato non provveda ad adeguare l'intervento alla normativa, l'Amministrazione puó vietare, con motivato provvedimento, la prosecuzione dell'attività e disporre la rimozione dei suoi effetti dannosi.

Trascorsi i 60 giorni, il Comune puó intervenire:
- sempre, in caso dichiarazioni false e mendaci;
- solo in presenza di pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, qualora non sia possibile regolarizzare l'attività.

In caso di interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dalla Scia verranno applicate le sanzioni previste nel Titolo IV del DPR 380/2001 (art. 37) per le corrispondenti opere eseguite in assenza o difformità dalla denuncia di inizio attività.

Argomenti:

Nota di chiarimento dell'Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione normativa in data 16/9/2010.

DPR n. 380 del 6 giugno 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" art. 19.

DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 artt. 46 e 47.

Argomenti:

La Scia puó essere presentata per gli stessi interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia per cui era prevista la presentazione della Dia ordinaria e non è consentita per gli interventi soggetti a permesso di costruire o a Dia alternativa al permesso di costruire, secondo quanto precisato dalla nota dell'Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione normativa in data 16/9/2010.

Nel modulo della Scia sono indicati, a titolo esemplificativo, gil interventi edilizi per cui è possibile ricorrere alla presentazione.

Argomenti:

La segnalazione certificata di inizio attività (Scia) consente al cittadino di eseguire immediatamente, nell'immobile di sua proprietà, alcuni lavori edilizi di limitata entità, dopo aver presentato all'Amministrazione comunale un'apposita segnalazione, asseverata da un tecnico abilitato.
La Scia è un titolo abilitativo edilizio, al pari della Dia e del permesso di costruire, che si forma solo se sussistono tutte le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Nella Scia, in particolare, la verifica di tutte queste condizioni viene, dalla legge, completamente delegata al privato sotto la sua responsabilità.

Il privato cittadino, con il supporto del tecnico di fiducia, prima di presentare la Scia, deve effettuare tutti gli accertamenti ed acquisire autonomamente la documentazione necessaria per la realizzazione dell'intervento. L'esistenza di tali presupposti e di tali requisiti viene poi autocertificata all'atto della presentazione.

L'Amministrazione comunale nel termine di 60 giorni dalla presentazione, puó effettuare verifiche e controlli ed eventualmente emettere un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività. La SCIA, in vigore dal 31/7/2010, è stata introdotta dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 che, in sede di conversione del D.L. 31/3/2010 n. 78, ha modificato il testo dell'art. 19 della L. 7/8/1990 n. 241.

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IMU - TASI

L'istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97, consente al contribuente, a determinate condizioni e con specifici limiti, di sanare spontaneamente le violazioni commesse mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria. In particolare, il contribuente che intende regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento di un tributo deve provvedere contestualmente al versamento:
- del tributo dovuto e non versato ( o versato in misura inferiore )
- della sanzione ridotta
degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera.
Il termine ultimo entro il quale è possibile ravvedersi è quello previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione o, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione.
In via generale, per procedere alla regolarizzazione delle violazioni commesse, i termini, così come le sanzioni, variano in relazione alla tipologia delle violazioni stesse. Nel caso di omesso o insufficiente versamento la sanzione irrogata è pari al 30% dell'importo non versato. Il contribuente che, alle prescritte scadenze, non abbia versato il tributpo in tutto o in parte, ance a titolo di acconto puó ravvedersi:

a) entro 30 gg. dalla commissione della violazione, mediante il contestuale pagamento :
- dell'imposta dovuta
- di 1/8 della sanzione irrogabile
- degli interessi moratori.

b) entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione( o, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione ) mediante il contestuale pagamento:
- dell'imposta dovuta
- di 1/5 della sanzione irrogabile
- degli interessi moratori.

Pertanto l'ammontare della sanzione ridotta sarà pari al:
3,75% ( ossia 1/8 della sanzione del 30% ) dell'imposta non versata, se la regolarizzazione avviene entro 30 gg. dalla violazione;
6% ( ossia 1/5 della sanzione del 30% ) dell'imposta non versata, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione o, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione
( cosiddetto " ravvedimento lungo " ).

Argomenti:

Sono tenuti al pagamento dell'IMU i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, nonchè i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli immobili stessi.
Costituisce presupposto per il pagamento dell'IMU il possesso di immobili già assoggettati ad ICI ( fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli ) e di altri immobili in precedenza non considerati imponibili, quali i terreni non coltivati.
Diversamente dall'ICI, l'IMU si applica anche all'abitazione dove il contribuente risiede e dimora abitualmente ( l'abitazione principale ).
Anche i fabbricati rurali ad uso strumentale ( cioè utilizzati per l'attività dell'impresa agricola ), già esclusi dall'ICI, sono imponibili.
La base imponibile dell'IMU è il valore degli immobili. Il valore immobiliare si calcola in modi diversi, a seconda del tipo di immobili. Per le AREE EDIFICABILI, la base imponibile è data dal " valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione ", in pratica il valore di mercato.
Per quanto riguarda i FABBRICATI, la base imponibile è costituita da un valore convenzionale che si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto, da rivalutare del 5% per i nuovi coefficienti di seguito riportati, che valgono soltanto per l'IMU:
160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 con esclusione della categoria catastale A/10;
140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Nel caso di TERRENI AGRICOLI o incolti il procedimento è simile. La base imponibile è costituita dal valore convenzionale ottenuto moltiplicando il reddito dominicale del terreno ( così come risulta dal catasto ), da rivalutare del 25%, per i seguenti coefficienti, cha valgono solo per l'IMU:
110 nel caso di terreni appartenenti ed utilizzati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
135 per tutti gli altri terreni.
La disciplina dettata dalla legge stabilisce tre distinte aliquote di base dell'IMU: Aliquota ordinaria pari al 7,6 per mille, che i Comuni possono aumentare o diminuire di tre punti per mille ( tra 4,6 e 10,6 per mille );
Aliquota ridotta per abitazione principale pari al 4 per mille, che i Comuni possono aumentare o diminuire di due punti per mille ( tra 2 e 6 per mille );
Aliquota ridotta per immobili rurali ad uso strumentale, pari al 2 per mille, che i Comuni possono diminuire di un punto ( fino all'1 per mille ).
Per l'anno 2012 il calcolo dell'imposta dovuta in acconto va effettuato facendo riferimento alle aliquote e alle detrazioni di base; soltanto con la rata a saldo
(17 dicembre 2012 ) si dovranno considerare le variazioni introdotte dai Comuni e versare l'importo dovuto complessivo a conguaglio di quanto già pagato in acconto.

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L'Ufficio Tributi si occupa di tutto quanto attiene la gestione delle imposte (iscrizioni, variazioni, cessazioni, accertamenti) e delle tasse comunali:

Tassa Rifiuti Solidi Urbani [ TARSU ];
Tassa di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche [ TOSAP ];
Imposta Comunale sugli Immobili [ ICI ].

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Tassa Rifiuti

Il calendario e gli orari di raccolta dei rifiuti sono reperibili nel sito del Consorzio Servizi Ecologia Ambiente (CSEA) di cui il nostro Comune fa parte al seguente link:

Argomenti:

Le modalità del corretto conferimento della raccolta rifiuti per le diverse classi merceologiche dei rifiuti sono reperibili nel sito del Consorzio Servizi Ecologia Ambiente (CSEA) di cui il nostro Comune fa parte al seguente link:

https://www.consorziosea.it/guida-alla-raccolta-differenziata/#1448294958486-2267daa7-f9cc

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CHIARIMENTI PER LA COMPRENSIONE DEL CALCOLO TARI CON I DATI INDICATI NELL’AVVISO RICEVUTO DAI CONTRIBUENTI:

Le tariffe sono state stabilite con Delibera consiliare n. 8 del 25/02/2019 e sono visibili sul sito istituzionale del Comune, alla sezione Modulistica- Tassa Rifiuti.

A- Come si calcola il tributo TARI per le Utenze Domestiche utilizzando i dati inseriti nel presente avviso:

1- L’importo della parte variabile del tributo si ottiene moltiplicando la cifra iscritta sotto l’indicazione "Parte Variab."  per la eventuale percentuale di riduzione indicata sotto "Riduz. Par. Var.". Il totale così ottenuto deve essere moltiplicato per i mesi indicato sotto "Mesi" e diviso per 12.

2- L’importo della parte fissa si ottiene moltiplicando la tariffa indicata sotto "Parte Fissa" per il totale dei metri quadri indicati sotto "Superf." Successivamente moltiplicare il tutto per la eventuale percentuale di riduzione indicata sotto "Riduz. P. Fissa.". Il totale così ottenuto deve essere moltiplicato per i mesi indicato sotto "Mesi" e diviso per 12.

3- Sommando il totale della parte variabile ed il totale della parte fissa e si ottiene la cifra indicata sotto "Importo" e a fianco di "Totale imponibile".

4- L’importo della Addizionale Provinciale si ottiene moltiplicando la cifra indicata a fianco di "Totale Imponibile" per la percentuale del 5%.

5- Sommando il Totale Imponibile ed il totale dell’Addizionale Provinciale, si ottiene la cifra indicata a fianco del "Totale complessivo".

B- Come si calcola il tributo TARI per le Utenze Non Domestiche utilizzando i dati inseriti nell’avviso:

1- L’importo della parte variabile del tributo si ottiene moltiplicando la tariffa iscritta sotto l’indicazione "Parte Variab."  per il totale dei metri quadri indicati sotto "Superf." per la eventuale percentuale di riduzione indicata sotto "Riduz. Par. Var.". Il totale così ottenuto deve essere moltiplicato per i mesi indicato sotto "Mesi" e diviso per 12.

La metodologia che riguarda i calcoli della parte fissa del Totale imponibile, dell’Addizionale Provinciale e del Totale complessivo è identica a quella sopraindicata nei punti 2-3-4-5 per le Utenze Domestiche.

2- Nel caso in cui l’utente abbia la riduzione per rifiuti speciali il calcolo è simile a quello dettagliato al punto 1 ma, anziché moltiplicare la tariffa indicata sotto "Parte Variab." per i metri quadrati indicati sotto "Superf.", detta tariffa deve essere moltiplicata per la differenza tra i metri quadri indicati sotto "Superf." e i metri quadrati indicati a fianco di "Rif. Speciali".

Argomenti:

I versamenti dovranno essere effettuati mediante l MODELLI F24 precompilati ed allegati all’avviso che il contribuente riceverà tramite posta, pagabili presso qualsiasi sportello bancario o postale. Chi versa dopo le scadenze indicate dovrà pagare una sanzione rapportata ai giorni di ritardo.

In applicazione dell'articolo 1 commi da 641 a 668 della legge 27 dicembre 2013, n.147 e s.m.i. e di apposite deliberazioni di Giunta Comunale il Comune ha stabilito che per gli anni 2018 e 2019 la TARI fosse versata alle seguenti scadenze:

PRIMA RATA 16 OTTOBRE-
SECONDA RATA 16 DICEMBRE,
OPPURE, IN ALTERNATIVA, E' POSSIBILE PAGARE IN UN'UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 16 OTTOBRE, UTILIZZANDO ENTRAMBI I MODELLI F24 ALLEGATI.

Le scadenze per l’anno 2020 e gli anni successivi saranno evidenziate sia con un aggiornamento alla presente risposta, sia con un apposito avviso nella home page del sito dell’Ente.

Argomenti:

Il contribuente puó segnalare tale errore presentandosi all’Ufficio Tributi del Comune oppure inviando all’Ufficio il modulo di segnalazione presente nel sito dell’Ente alla Sezione Modulistica.

Argomenti:

Il Funzionario responsabile della Tassa Rifiuti, su richiesta del contribuente, puó concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili.

La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell’inizio della procedura esecutiva.

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato e/o sospeso si applicano gli interessi nella misura pari all’interesse legale in vigore alla data di presentazione della richiesta di rateazione.
Per ulteriori dettagli rivolgersi al Funzionario responsabile dell’Ufficio.

Argomenti:

Il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade viene effettuato 4 volte all’anno dalla Ditta appaltatrice del servizio. Le date vengono comunicate all’ente da parte del Consorzio Servizi Ecologia Ambiente (CSEA). Per l’anno 2020 le date sono le seguenti:
23 marzo- 11 maggio- 07 settembre e 19 ottobre.

In caso di eventuali variazioni delle date sopraindicate esse verranno qui aggiornate.
Un ulteriore servizio di spazzamento viene effettuato dal Comune tramite una propria macchina spazzatrice con interventi decisi dall’Ufficio Tecnico.

Argomenti:

Chi non esegue, in tutto o in parte, alle  prescritte  scadenze,  il pagamento della TARI è soggetto a sanzione amministrativa  pari  al trenta per cento di ogni importo non versato (articolo 13 del Decreto Legislativo numero 471/1997)

Comunque per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione sopra indicata è ridotta alla metà. Inoltre, salva   l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è' ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

L’articolo 13 del DL n.472/1997 sopracitato riguarda l’istituto del ravvedimento operoso che nelle casistiche ivi contemplate permette di sanare il mancato pagamento con sanzioni minori rispetto al 30% sopraindicato. Con la conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 è stato esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l'anno dopo la scadenza. Quindi oltre il normale ravvedimento operoso, adesso è possibile effettuare versamenti per imposte dopo un anno (e fino a due anni) con una sanzione pari al 4,29% (1/7 della sanzione) e dopo due anni con una sanzione del 5% 1/6 della sanzione.

Il ravvedimento operoso deve essere fatto dal contribuente spontaneamente ed autonomamente.
Il contribuente a cui è stato notificato un atto di accertamento o di liquidazione relativo alla violazione di mancato pagamento non puó più ricorrere al ravvedimento operoso.

Gli interessi di mora sono calcolati sul tasso di interesse legale annuale.
Per ulteriori dettagli rivolgersi al Funzionario responsabile dell’Ufficio.

Argomenti:

Il tributo è dovuto per la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica, ai sensi della vigente normativa ambientale, a cui si aggiunge il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente.

La determinazione della tariffa del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147

Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, tali categorie sono quelle riportate nella tabella 4b dell’allegato 1 al DPR 158/99.

Le tariffe sono calcolate con il metodo normalizzato di cui al DPR 158/99.

La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, All.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
Ulteriori dettagli sul calcolo dell’importo dovuto a ciascun utente sono inseriti nell’avviso di pagamento.
TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.

Argomenti:

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo famigliare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
E' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, con decorrenza dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
E' commisurata alle quantità medie e qualità ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonchè al costo dello smaltimento.
Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Argomenti:
Ex COSAP ante 2021

Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ( COSAP ) è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto anche se abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubbico.
Prima di porre in essere le occupazioni i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni da parte del Comune.
Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione puó essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione all'ufficio tributi, anche via fax, il primo giorno lavorativo successivo.

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